L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 stabilisce le regole della formazione obbligatoria sulla sicurezza per i lavoratori italiani, come previsto dall'art. 37 del D.Lgs 81/08. Ogni lavoratore deve completare un modulo generale di 4 ore valido per qualsiasi settore, più un modulo specifico di 4, 8 o 12 ore in base al livello di rischio del proprio settore. La formazione va ripetuta ogni 5 anni con un aggiornamento di 6 ore.

La struttura della formazione: modulo generale e specifico

L'Accordo Stato-Regioni divide la formazione obbligatoria in due blocchi distinti e cumulativi. Il modulo generale (4 ore, uguale per tutti) tratta: il sistema della prevenzione in Italia, la valutazione dei rischi, gli organi di vigilanza e controllo (ASL, INAIL, Ispettorato del Lavoro), i diritti e i doveri dei lavoratori e la rappresentanza sindacale per la sicurezza (RLS). Il modulo specifico (4, 8 o 12 ore in base al rischio) tratta i rischi concreti del settore: rischi chimici, fisici, biologici, ergonomici, da movimentazione dei carichi e da videoterminale. Entrambi i moduli devono essere completati prima che il lavoratore inizi a svolgere la propria attività.

Classificazione del rischio: basso, medio, alto

Il livello di rischio è definito dall'allegato II dell'Accordo Stato-Regioni in base al codice ATECO dell'attività. Rischio basso (4 ore): commercio al dettaglio, alberghi, ristoranti, servizi alle imprese, istruzione, sanità in ufficio, amministrazione pubblica. Rischio medio (8 ore): artigianato, industria leggera, trasporti, magazzinaggio, stampa, telecomunicazioni, intermediazione finanziaria, attività manifatturiere non classificate altrove. Rischio alto (12 ore): agricoltura, silvicoltura, pesca, estrazione minerali, edilizia, fabbricazione di prodotti chimici e farmaceutici, industria del legno, dei metalli, lavorazioni con rischi specifici come cancerogeni o biologici.

Aggiornamento quinquennale: obblighi e contenuti

Ogni 5 anni dalla formazione iniziale (o dall'ultimo aggiornamento), tutti i lavoratori devono completare un corso di aggiornamento di 6 ore, indipendentemente dal livello di rischio. Il contenuto dell'aggiornamento può includere modifiche normative, nuovi rischi emergenti, aggiornamenti sulle attrezzature e focus su specifici rischi del settore. L'aggiornamento può essere svolto anche in modalità e-learning per la parte teorica. La mancata ripetizione entro 5 anni costituisce inadempimento dell'obbligo formativo ai sensi dell'art. 37 D.Lgs 81/08.

Formazione sicurezza lavoratori a Verona, Vicenza e Padova

Il Centro Formazione Croce Europa eroga i corsi previsti dall'Accordo Stato-Regioni 2011 per aziende di tutto il Veneto. Offriamo il modulo generale (4 ore), i moduli specifici per rischio basso, medio e alto, e l'aggiornamento quinquennale. I corsi possono essere organizzati in sede a Verona o direttamente in azienda per Vicenza, Padova, Treviso e tutto il territorio veneto. Rilasciamo attestati conformi all'Accordo Stato-Regioni validi su tutto il territorio nazionale.

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